Sei qui: Home Lo statuto Articolo 2: finalità generali
Martedì 09 Febbraio 2010 17:53

Articolo 2: finalità generali

FINALITA' GENERALI

1) Il Comune promuove e assicura la più ampia partecipazione alle attività politiche ed amministrative dei cittadini, singoli od associati, al fine di consentire lo sviluppo democratico della comunità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità di cui al presente Statuto.  
2) Adotta le misure necessario per la cura, la protezione e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali del proprio territorio, rendendole fruibili ai cittadini al fine di concorrere al miglioramento della loro qualità della vita.  
3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.  
4) Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini  
5) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.  
6) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.