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Mercoledì 10 Febbraio 2010 08:41

Articolo 7: ordinanze

ORDINANZE

1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verifìcarsi di particolari condizioni.  
2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.  
3) Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni nell'Albo Pretorio e, ove rivolte a determinati soggetti, devono essere portate a conoscenza dei destinatari.